Alcuni necessari chiarimenti sul ruolo del padrino

Nella celebrazione del sacramento della Confermazione (come d‘altronde nel Battesimo), oltre all’intervento indispensabile del ministro, è richiesta “per quanto possibile” la partecipazione di una madrina o di un padrino, o di due padrini di sesso diverso. Il padrino (e la madrina) deve preoccuparsi che il cresimato adempia con fedeltà gli impegni del sacramento ricevuto, che il cresimato cioè si comporti “come vero testimone di Cristo” sia  con le opere che con le parole. Inoltre il cresimato, alla luce della testimonianza offerta dal padrino, si impegni a sua volta a “diffondere e difendere la fede”. Quella del padrino è pertanto una funzione ecclesiale, per la quale la Chiesa appunto richiede ben precisi requisiti attesa anche la rilevanza pubblica del suddetto ruolo all‘interno della stessa comunità credente. Innanzitutto occorre che per assolvere a questo compito di accompagnamento nel cammino di vita cristiana credibile, e allo stesso tempo per essere di esempio, la persona individuata abbia l’attitudine e l’intenzione a esercitare l’ufficio a cui è chiamata. A chi spetta invece designare il padrino? La persona che ha diritto a designarlo è innanzitutto lo stesso cresimando adulto, i genitori o chi ne fa le veci e, mancando questi, il parroco o altro ministro. Occorre poi che il padrino abbia sedici anni compiuti, a meno che il Vescovo diocesano abbia stabilito un’altra età superiore o inferiore, oppure il parroco o il ministro, sulla base di una giusta causa, abbiano dispensato dal raggiungimento dell’età richiesta. In terzo luogo il padrino sia cattolico, abbia cioè ricevuto i sacramenti del Battesimo dell’Eucaristia e della Confermazione nella Chiesa Cattolica di cui continua a far parte, poiché altrimenti il suo incarico sarebbe un controsenso (oltre che, a modesto avviso di chi scrive, una controtestimonianza): come potrebbe infatti il padrino assistere e accompagnare il cresimato se egli non ha ricevuto uno di detti sacramenti? Come potrebbe un padrino, privo della Confermazione o addirittura che non si è mai accostato all’Eucaristia, essere capace di aiutare il cresimato ad esprimere nella vita l’impegno richiesto dai sacramenti dell’iniziazione cristiana? Per analoghi motivi è ovvio altresì che il compito del padrino è incompatibile con la sua appartenenza “ad una comunità ecclesiale non cattolica”.

Veniamo ora ad un altro requisito un po’ più delicato, e cioè che il padrino conduca una vita conforme alla fede e all’incarico che assume. Premesso innanzitutto che siamo tutti fragili e peccatori, ed altresì sempre bisognosi di conversione perchè come fedeli siamo chiamati tutti alla santità, occorre tuttavia affermare che non risponde certo al requisito di una vita conforme alla fede cattolica il fedele che abbia un evidente, ed altresì noto, rapporto difficile con la fede o, peggio ancora, che si dichiari agnostico o non credente in Cristo o addirittura appartenga a qualche setta od associazione che cospirano ai danni della Chiesa cattolica. Esclusi dall’assumere la funzione di padrino sono anche coloro che si trovano in situazioni matrimoniali irregolari, come chi è divorziato in seguito a matrimonio canonico (cioè ”matrimonio in chiesa” per capirsi) e si è risposato ovviamente con solo rito civile o comunque chi vive “more uxorio” (cioè convive con il/la compagno/a) al di fuori del sacramento del matrimonio.

Inoltre non assuma l’incarico di padrino il padre o la madre del cresimando, poiché i genitori cristiani sono già investiti dello specifico compito ministeriale di “curare l’educazione cristiana dei figli secondo la dottrina insegnata dalla Chiesa”. Per completezza ricordo infine che è vietato il ruolo del padrino anche a quella persona che è “colpita” da una pena canonica.     

Per concludere vorrei sottolineare come, pur raccomandata, la figura del padrino non è comunque obbligatoria. E nel caso, non improbabile dati i “tempi“, non si trovasse proprio una persona disponibile, in quanto mancante dell’attitudine e/o dei requisiti per fare da padrino al proprio figlio/a? Che si fa? Dovremmo proprio cercare a tutti i costi qualcuno che si presti a questo compito, altrimenti siamo forse presi dalla preoccupazione che il cresimando rimanga senza regalo? Niente affatto. Accadrà semplicemente che durante lo svolgimento del rito saranno gli stessi genitori a presentare il cresimando al Vescovo, con l’avvertenza che, alla luce di quanto scritto sopra, nel qual caso però essi non svolgeranno la funzione di padrini: a tal proposito il Vescovo diocesano può stabilire il criterio da seguire nella propria diocesi.

 

Marco